Non avendo perciò l’attore subito alcun danno, nulla gli sarebbe dovuto. C. In sede di conclusioni l’attore ha mantenuto le proprie tesi e domande, così come del resto il convenuto, che ha però sollevato il problema della prescrizione della pretesa della controparte. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver respinto siccome processualmente tardiva l’eccezione di prescrizione, sulla scorta degli atti della procedura penale ha ritenuto che il convenuto si sia effettivamente fatto consegnare fr. 30’000.-- dall’acquirente dei fondi a valere quale parte non dichiarata del prezzo di acquisto.