{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-25_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11461&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1190f2e7d5fb41e7e249ff3bdd17d92a"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:31", "Checksum": "b80d28b7247410249befe2c2315a7f4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSolo nelle conclusioni (pag. 2), e perciò tardivamente (art. 78 CPC), il convenuto precisa di avere ricevuto un mandato di mediazione dall’attore, e di essersi di conseguenza rivolto al sottomediatore __________, cognito della lingua tedesca.\nL’attore, per sua parte, sembra dare credito alla tesi della mediazione nelle dichiarazioni rilasciate il 10 marzo 1988 in sede penale:\n“Corrisponde al vero che qualche anno fa ho venduto a una certa __________ una stalla con terreno annesso. Non avevo trattato direttamente con la compratrice. Se ne era occupato l’arch. __________ al quale avevo anche dato procura per firmare il contratto. (omissis) I fatti che mi sono stati indicati oggi mi obbligano a pensare che __________ è stato disonesto nei miei confronti perché certamente il suo intervento non meritava di essere rimunerato con oltre il 30% del prezzo effettivo di vendita.”\nLa questione a sapere se debba essere ammesso o meno che tra le parti si è perfezionato un contratto di mediazione non riveste comunque importanza decisiva.\nInfatti, quand’anche dovesse essere ammessa l’esistenza di tale contratto, il convenuto non avrebbe diritto ad alcuna mercede ostandovi l’art. 415 CO.\nQuesta norma prevede infatti la decadenza (“Verwirkung” nel titolo marginale del testo tedesco della norma) del diritto del mediatore alla propria mercede qualora egli abbia violato il proprio obbligo di fedeltà nei confronti del mandante facendosi promettere una prestazione dalla controparte contrattuale, ovvero il potenziale acquirente, in maniera contraria ai principi della buona fede (Gautschi, Berner Kommentar, n. 1a, 1b e 5c ad art. 415 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 6 ad art. 415 CO), circostanza che nella specie, a non averne dubbi, si è verificata appieno.\nLa decadenza del diritto alla provvigione implica anche la perdita del diritto al rimborso delle spese (Honsell/ Vogt/ Wiegand, opera citata, ibidem), con la conseguenza che al convenuto non possono venire riconosciuti nemmeno i fr. 5’000.-- che egli asserisce aver dato al mediatore (o sottomediatore) __________.\n7. Nemmeno si giustifica di dedurre dal credito dell’attore il potenziale valore delle prestazioni di architetto effettuate dal convenuto.\nIn primo luogo va ribadita la disponibilità dell’acquirente a pagare fr. 90’000.-- unicamente per i fondi, ad esclusione cioè di eventuali prestazioni aggiuntive del convenuto, le quali avrebbero dovuto perciò, se del caso, essere onorate a parte.\nIn secondo luogo, nulla giustifica di porre a carico dell’attore tali prestazioni, essendo pacifico che le stesse non sono state da lui commissionate e che esse non gli sono state di beneficio alcuno, non verificandosi nella specie la vendita dei piani unitamente a quella dei fondi, ed avendo del resto il convenuto chiaramente dichiarato in sede penale che le sue prestazioni erano da lui intese come a carico dell’acquirente e non del venditore dei fondi.\n8. Il giudizio impugnato deve invece essere confermato -seppur con diversa motivazione- al riguardo delle spese di patrocinio preprocessuale richieste dall’attore.\nPur dovendosi ammettere nella specie la necessità di un adeguato patrocinio nella procedura penale in conseguenza del comportamento del convenuto e della signora __________, l’attore soccombe su questo tema per aver omesso di fornire anche una minima giustificazione dell’entità di tale patrocinio (manca in atti la nota professionale del patrocinatore; cfr per il resto petizione, pag. 6), così da poter fondare il convincimento del giudice dell’adeguatezza del risarcimento richiesto.\n9. Il parziale accoglimento dell’appello dell’attore ai sensi dei precedenti considerandi implica necessariamente la reiezione di quello del convenuto, incentrato sull’impossibile tesi dell’ingiustizia del verdetto penale, e su irrilevanti considerazioni in merito agli onorari di sua spettanza, ma a carico dei coniugi __________, per le prestazioni da lui effettuate.\nLa sentenza di primo grado è perciò riformata nel senso di ammettere la petizione per fr. 25’343.-- oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1989, data della messa in mora (doc. L).\nTassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 12 dicembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 21 novembre 1994 della Pretura del distretto di Leventina è riformata nel modo seguente:\n1. La petizione è parzialmente accolta.\n§ Pertanto il signor arch. __________, è condannato a versare al signor __________ fr. 25’343.-- oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1989.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’attore, sono a carico di questi in ragione di 1/5 e del convenuto in ragione di 4/5. Il convenuto rifonderà all’attore fr. 2’400.-- per parte di ripetibili.\nII. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 580.--\nb) spese fr. 20.--\nTotale fr. 600.--\ngià anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attore fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.\nIII. L’appello 12 dicembre 1994 di __________ è respinto.\nIV. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 480.--\nb) spese fr. 20.--\nT o t a l e fr. 500.--\ngià anticipati dall’appellante, restano a suo carico.\nIl convenuto rifonderà all’attore fr. 600.-- per ripetibili di appello.\nV. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}