{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-25_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11461&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1190f2e7d5fb41e7e249ff3bdd17d92a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:38", "Checksum": "bb162477d1657d83267fe15ef4d31810", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGià solo per questo motivo -essendo pacifica la costituzione di parte civile dell’attore fin dal 18 marzo 1988 (doc. 16 dell’incarto penale)- non vi è più possibilità alcuna in questa sede di rimettere in discussione il fatto che il convenuto nell’ambito della vendita dei fondi in questione ha incassato fr. 30’000.-- a titolo di prezzo di vendita oltre alla somma di fr. 60’000.-- menzionata nell’atto pubblico (cfr. il decreto di accusa del 14 novembre 1988, regolarmente cresciuto in giudicato, doc. D e doc. 24 dell’incarto penale).\n2. Ciò premesso, l’attore ha fondato la propria azione condannatoria in base alle norme sull’atto illecito e a quelle sull’indebito arricchimento (cfr. petizione, pag. 6 e 7).\nA torto.\nBenché in effetti le due azioni siano in rapporto di concorrenza nella misura in cui il danno corrisponde all’arricchimento (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 77 ad art. 62 CO), nella specie non ricorrono le premesse per nessuna delle due opzioni.\nQuello che l’attore definisce “indebito arricchimento” risulta infatti essere avvenuto a detrimento del patrimonio della signora __________, che a causa dell’intervento del convenuto ha pagato per i fondi fr. 30’000.-- in più di quanto sarebbe stato necessario, ma non certo a danno del patrimonio dell’attore stesso (sull’indebito arricchimento nei rapporti a tre: Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 61 e segg. ad art. 62 CO).\nInoltre l’azione per indebito arricchimento, di carattere sussidiario, è concettualmente esclusa quando, come nella specie (cfr. consid. 3 e 4) è data un’azione contrattuale (DTF 114 II 159; II CCA 23 novembre 1994 in re R./B.).\nL’atto illecito indicato dall’attore, consistente nel conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, non si è manifestamente consumato a danno dell’attore, che peraltro non chiede il risarcimento del maggior pagamento della tassa di iscrizione a registro fondiario e della maggiore imposta sul valore immobiliare -poste che sarebbero in relazione con siffatto illecito- (cfr. conclusioni, pag. 12), ma della parte di prezzo eccedente fr. 60’000.--, questione in realtà indipendente dall’illecito.\n3. Vero è invece che il convenuto deve rispondere nei confronti dell’attore in virtù dei loro rapporti contrattuali.\nNel conferimento della procura di rappresentanza del 14 settembre 1984 (doc. A), accettata dal convenuto, è ravvisabile il perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO ed anche, nella misura in cui si debba ammettere il conferimento con quello o altro atto dell’incarico di trovare un acquirente, un contratto di mediazione ai sensi degli art. 412 e segg. CO.\n4. Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.\nE’ perciò pacifico che stipulando con l’acquirente un prezzo maggiore di quello concordato con il mandante senza dare avviso al mandante medesimo né della possibilità di maggior guadagno, né dell’avvenuta stipulazione, il convenuto ha gravemente disatteso il suo dovere di fedeltà con il fine di trattenere per sé il maggior ricavo.\nConseguenza della violazione contrattuale del convenuto, che stante la disponibilità dell’acquirente è da ritenere senz’altro causale per il mancato perfezionamento di un regolare contratto di compravendita al prezzo di fr. 90’000.--, è l’obbligo per il mandatario di risarcire il danno subito dal mandante.\nTale danno è in concreto costituito dal guadagno che l’attore non ha conseguito per il venire meno della valida stipulazione di un prezzo di fr. 90’000.-- (sul mancato guadagno quale danno nell’ambito del mandato: Fellmann, Berner Kommentar, n. 334 ad art. 398 CO).\n5. L’ammontare del danno stesso non corrisponde però automaticamente alla differenza tra i fr. 90’000.-- pagati dall’acquirente e i fr. 60’000.-- ricevuti dall’attore. In effetti, se da una parte risulta che l’acquirente era disposta ad assumersi senz’altro tutte le spese e l’imposta sul maggior valore immobiliare in presenza di un prezzo di fr. 60’000.--, ciò non significa che essa sarebbe stata ugualmente disposta ad assumersi tali oneri anche con un prezzo di fr. 90’000.--.\nNella specie la questione influisce parzialmente sull’ammontare del danno: l’attore ha pagato di tasca propria la differenza di imposta e della tassa di iscrizione a registro fondiario (doc. AA e CC), importi di cui egli non chiede il rimborso al convenuto, mentre il convenuto ha per sua parte pagato le spese dell’atto notarile, l’iscrizione a registro fondiario e il maggior valore immobiliare sul prezzo di fr. 60’000.--, il tutto per un totale di fr. 4’657.--, importo che, stante il predetto dubbio, deve essere posto a carico dell’attore.\n6. Il Pretore ha dedotto dal credito dell’attore anche fr. 1’200.-- a titolo di mercede di mediazione, decisione che a mente di questa Camera si rivela ingiustificata.\nIn primo luogo l’esistenza di un simile contratto non è evidente.\nEsso, contrariamente a quanto ritiene il Pretore, non è senz’altro eruibile dal contenuto della procura rilasciata al convenuto, che era al contrario esplicitamente limitata alla sola rappresentanza all’atto pubblico di compravendita.\nLo stesso allegato di risposta del convenuto non è chiaro sul tema, dal momento che egli asserisce genericamente di avere agito quale intermediario (pag. 2, punto 2, riga 2), ma senza specificare per conto di chi, e aggiungendo -contro la tesi della sua mediazione- che una parte dei fr. 30’000.-- incassati dall’acquirente e non riversati all’attore valeva quale “provvigione del signor __________ ” (risposta, pag. 2, ultime due righe)."}