{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-25_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11461&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1190f2e7d5fb41e7e249ff3bdd17d92a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:38", "Checksum": "bb162477d1657d83267fe15ef4d31810", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2158 della Pretura del distretto di Leventina, promossa con petizione 18 gennaio 1991 da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ già rappr. dall'avv. __________ o\n|\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32’000.-- oltre interessi a titolo di atto illecito e/o indebito arricchimento;\nDomanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 novembre 1994 ha accolto per fr. 12’686.-- oltre interessi.\nAppellanti entrambe le parti:\n- l’attore con atto di appello del 12 dicembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;\n- il convenuto con gravame 12 dicembre 1994 ne postula a sua volta la riforma nel senso di respingere la petizione.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello di __________\n2. - se deve essere accolto l’appello di __________\n3. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto:\nA. Il 14 settembre 1984 l’attore ha conferito procura al convenuto affinché egli in nome e per conto del mandante sottoscrivesse il contratto di vendita immobiliare con il quale l’attore intendeva vendere a __________ i fondi __________, __________, __________e __________di __________ al prezzo di complessivi fr. 60’000.--, “spese e plusvalore a carico del compratore”.\nL’atto pubblico è stato rogato il 6 ottobre 1984 al prezzo di fr. 60’000.--.\nIl convenuto ha però incassato fr. 90’000.--, trattenendo per sé la differenza di fr. 30’000.--.\nB. Con la petizione del 18 gennaio 1991 l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32’000.-- oltre interessi, di cui fr. 30’000.-- per l’indebito arricchimento e/o atto illecito conseguente al maggior prezzo da lui intascato, così come emerso nell’ambito della procedura penale aperta nei suoi confronti, e fr. 2’000.-- per il costo del patrocinio preprocessuale dell’attore, resosi necessario a seguito del comportamento del convenuto.\nNella risposta del 1° marzo 1991 il convenuto si è opposto alla petizione.\nI fr. 30’000.-- versatigli dall’acquirente non sarebbero stati parte del prezzo di vendita dei fondi, ma bensì la remunerazione anticipata delle sue prestazioni professionali, ovvero la mercede di mediatore, e l’onorario di architetto per la prevista riattazione dei fondi in questione. In tale importo sarebbe inoltre stata inclusa anche l’imposta sul maggior valore immobiliare.\nNon avendo perciò l’attore subito alcun danno, nulla gli sarebbe dovuto.\nC. In sede di conclusioni l’attore ha mantenuto le proprie tesi e domande, così come del resto il convenuto, che ha però sollevato il problema della prescrizione della pretesa della controparte.\nD. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver respinto siccome processualmente tardiva l’eccezione di prescrizione, sulla scorta degli atti della procedura penale ha ritenuto che il convenuto si sia effettivamente fatto consegnare fr. 30’000.-- dall’acquirente dei fondi a valere quale parte non dichiarata del prezzo di acquisto.\nDovendosi però ammettere il perfezionamento tra le parti in causa di un contratto di mediazione, il convenuto avrebbe diritto ad una mercede pari al 2% del prezzo di vendita.\nSarebbero inoltre da considerare le prestazioni di architetto fornite dal convenuto e l’incidenza della tassa sul maggior valore immobiliare, così che la petizione, ritenuta l’inesistenza delle premesse per il riconoscimento di spese di patrocinio preprocessuale, sarebbe da ammettere per fr. 12’686.-- oltre interessi.\nE. Con tempestivo gravame datato 12 dicembre 1994 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.\nSarebbe errata la decisone del Pretore di dedurre dai fr. 30’000.-- illecitamente percepiti dal convenuto le spese da lui sostenute e la mercede di un in realtà inesistente contratto di mediazione.\nQuand’anche siffatto contratto fosse esistito, il convenuto non avrebbe potuto esigere mercede alcuna, ostandovi il chiaro testo dell’art. 415 CO, mentre il contratto di mandato tra le parti avrebbe chiaramente stabilito che le spese dovevano essere a carico dell’acquirente dei fondi.\nNé potrebbe essere dedotto dal credito dell’attore l’onorario per le prestazioni di architetto fornite dal convenuto, essendo le stesse con ogni evidenza state effettuate in favore di terze persone.\nIl giudizio del Pretore sarebbe infine da riformare anche riguardo alle spese di patrocinio preprocessuale, dovendosi ammettere l’esigenza dell’attore di farsi patrocinare nella procedura penale nella quale era stato implicato per colpa del convenuto.\nF. Il convenuto, con scritto da lui personalmente redatto ed erroneamente indirizzato al Tribunale amministrativo, chiede a sua volta la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo cui i fr. 30’000.-- avrebbero costituito l’onorario per future prestazioni di architetto, tesi ingiustamente disattesa dal Pretore in conseguenza delle menzognere deposizioni del teste __________.\nG. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel cantone fa stato per l’accertamento del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale."}