L’appello adesivo 23 dicembre 1994 di __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente: 2. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ è accolta. L’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________. IV. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello adesivo. La convenuta rifonderà all’istante fr. 100.-- per ripetibili. V. L’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. VI.