Per lo stesso motivo l’assistenza giudiziaria può essere concessa anche per la presente procedura. Ne conseguono la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto, e l’accoglimento di quello adesivo. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L’appello 15 dicembre 1994 di __________ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello. La convenuta rifonderà all’istante fr. 900.-- per ripetibili di appello. III. L’appello adesivo 23 dicembre 1994 di __________ è accolto.