A prescindere dalle motivazioni del gesto -l’istante la sera precedente aveva avuto una discussione con i clienti in questione, ritenendosi offesa dalla presunta insinuazione di aver maggiorato il prezzo della birra-, va osservato che l’istante nonostante l’iniziale rifiuto ha poi servito le consumazioni richieste (cfr. deposizione __________), così che più che di rifiuto nell’esecuzione di una mansione contrattuale è semmai lecito parlare di comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito avvertimento (II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 17 luglio 1990 in re V./O. SA), il che non è