Si tratta di tesi che non merita particolare approfondimento, dal momento che la stessa è stata abbandonata in sede di appello. E’ perciò a titolo abbondanziale che si rileva che il motivo costituito dal rifiuto dell’istante di servire due clienti non riveste gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco. A prescindere dalle motivazioni del gesto -l’istante la sera precedente aveva avuto una discussione con i clienti in questione, ritenendosi offesa dalla presunta insinuazione di aver maggiorato il prezzo della birra-, va osservato che l’istante nonostante l’iniziale rifiuto ha poi servito le consumazioni richieste (cfr.