1 CO), così che a nulla serve sostenere in via subordinata l’esistenza di siffatta pattuizione. Diventa perciò in ogni caso superfluo accertare se un tale contratto sia o meno stato concluso dalle parti. 4. In corso di causa la convenuta ha inoltre sostenuto la diversa tesi secondo cui essa avrebbe pronunciato verbalmente il licenziamento in tronco già alle ore 13.00 dell’8 giugno 1994 in conseguenza del rifiuto dell’istante di eseguire le proprie mansioni contrattuali (cfr. memoriale di risposta, pag. 6 e 7). Si tratta di tesi che non merita particolare approfondimento, dal momento che la stessa è stata abbandonata in sede di appello.