Ne consegue che se deve essere ammessa la liceità del licenziamento in tronco da parte della convenuta, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di detto contratto, che nulla modificherebbe all’atto pratico. Se invece deve essere negata la legittimità del licenziamento in tronco, ne consegue la nullità del preteso accordo sulla risoluzione del contratto, dato che lo stesso prevede a mente della convenuta la rinuncia a pretese che invece sono irrinunciabili durante un mese dalla fine del rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO), così che a nulla serve sostenere in via subordinata l’esistenza di siffatta pattuizione.