1 CO, detto contratto è valido solo se il licenziamento in tronco sarebbe giustificato, non potendosi ammettere in caso contrario per effetto dell’art. 341 cpv. 1 CO la rinuncia da parte del lavoratore al diritto al salario durante il periodo di disdetta, ostandovi ai sensi dell’art. 362 CO la natura imperativa del predetto art. 337c CO (JAR 1994, pag. 181). Ne consegue che se deve essere ammessa la liceità del licenziamento in tronco da parte della convenuta, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di detto contratto, che nulla modificherebbe all’atto pratico.