Brühwiler, opera citata, pag. 214). 3. La convenuta insiste anche in questa sede sulla tesi secondo la quale le parti avrebbero verbalmente pattuito la concorde cessazione del rapporto di lavoro per le 13.00 dell’8 giugno 1994. A torto, dato che si tratta di questione priva di rilevanza in assenza di un grave motivo per sciogliere il contratto con effetto immediato. Per principio è sempre possibile mettere consensualmente fine ad un contratto di lavoro stipulando il cosiddetto “Aufhebungsvertrag” (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 335 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.1 ad art. 335 CO).