Il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo abbandono del posto di lavoro. A non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO), ma se ne è solo allontanata prima della fine dell’orario di lavoro in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di ritornare a lavorare non appena ristabilita (doc. D), il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, opera citata, pag. 214). 3.