Nel caso di specie, dalla lettera di licenziamento 8 giugno 1994 (doc. F) si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede unicamente nell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte dell’istante e non invece nel rifiuto di servire alcuni clienti, questione alla quale la convenuta fa solo un accenno tra parentesi, e che risulta essere stata solo motivo di richiamo verbale (da cui appunto la sua esplicita mancanza di causalità per il licenziamento in tronco). Il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo abbandono del posto di lavoro.