; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464). Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrechts, 11. edizione, Berna, 1993, pag. 122 e 123).