Considerato in diritto: 1. In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi". Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).