Il Pretore ha per contro respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenendola non sufficientemente comprovata. E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 15 dicembre 1994 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco o comunque le parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero consensualmente sciolto il contratto di lavoro all’8 giugno 1994.