Nella sentenza del 2 dicembre 1994 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, e ritenuto il precedente ineccepibile comportamento dell’istante, non ha ammesso che la reazione da lei avuta l’8 giugno 1994 fosse tale da giustificarne il licenziamento con effetto immediato. Non potendosi nemmeno ammettere il consensuale scioglimento del contratto in quella data, l’istante potrebbe rivendicare il salario per 4 mesi (giugno-settembre), da cui l’accoglimento dell’istanza per fr. 15’960.-- al lordo delle trattenute di legge.