Il licenziamento sarebbe giustificato dal rifiuto di svolgere i propri compiti. In via subordinata si dovrebbe comunque ammettere la consensuale rescissione del contratto quel medesimo giorno, così che nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. D. Nella sentenza del 2 dicembre 1994 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, e ritenuto il precedente ineccepibile comportamento dell’istante, non ha ammesso che la reazione da lei avuta l’8 giugno 1994 fosse tale da giustificarne il licenziamento con effetto immediato.