{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-24_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11460&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d08582b94f5eed89667cfe460b0f969e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:37:32", "Checksum": "9183e9cac41c49dc79340cbe0059f7b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDiventa perciò in ogni caso superfluo accertare se un tale contratto sia o meno stato concluso dalle parti.\n4. In corso di causa la convenuta ha inoltre sostenuto la diversa tesi secondo cui essa avrebbe pronunciato verbalmente il licenziamento in tronco già alle ore 13.00 dell’8 giugno 1994 in conseguenza del rifiuto dell’istante di eseguire le proprie mansioni contrattuali (cfr. memoriale di risposta, pag. 6 e 7). Si tratta di tesi che non merita particolare approfondimento, dal momento che la stessa è stata abbandonata in sede di appello.\nE’ perciò a titolo abbondanziale che si rileva che il motivo costituito dal rifiuto dell’istante di servire due clienti non riveste gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco.\nA prescindere dalle motivazioni del gesto -l’istante la sera precedente aveva avuto una discussione con i clienti in questione, ritenendosi offesa dalla presunta insinuazione di aver maggiorato il prezzo della birra-, va osservato che l’istante nonostante l’iniziale rifiuto ha poi servito le consumazioni richieste (cfr. deposizione __________), così che più che di rifiuto nell’esecuzione di una mansione contrattuale è semmai lecito parlare di comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito avvertimento (II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 17 luglio 1990 in re V./O. SA), il che non è nella specie stato il caso.\n5. E’ infine immotivato anche l’addebito secondo cui l’istante avrebbe indebitamente prelevato l’incasso della giornata per restituirlo solo due giorni dopo, dovendosi ammettere in presenza di un licenziamento con effetto immediato l’esigibilità di ogni pretesa delle parti e con ciò la possibilità di esercitare lecitamente il diritto di ritenzione previsto dall’art. 339a cpv. 3 CO (II CCA 15 giugno 1993 in re A./S.), non fosse altro che per il salario dei primi 8 giorni del mese o per altre pretese quali ad esempio la quota parte della 13a mensilità.\n6. Merita invece protezione l’appello adesivo, avendo questa Camera appurato che in occasione di un’audizione testimoniale l’istante ha versato in atti l’usuale certificato municipale, documento che per una svista non è stato considerato nella decisione impugnata.\nDovendosi ammettere su tale base l’impossibilità per l’istante di far fronte alle spese di patrocinio, ne consegue la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza pretorile.\nPer lo stesso motivo l’assistenza giudiziaria può essere concessa anche per la presente procedura.\nNe conseguono la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto, e l’accoglimento di quello adesivo.\nNon si prelevano tasse o spese.\nLe ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia:\nI. L’appello 15 dicembre 1994 di __________ è respinto.\nII. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.\nLa convenuta rifonderà all’istante fr. 900.-- per ripetibili di appello.\nIII. L’appello adesivo 23 dicembre 1994 di __________ è accolto.\nDi conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:\n2. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ è accolta.\nL’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.\nIV. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello adesivo.\nLa convenuta rifonderà all’istante fr. 100.-- per ripetibili.\nV. L’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.\nVI. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}