{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-24_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11460&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d08582b94f5eed89667cfe460b0f969e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:43", "Checksum": "b672369d4c43f759a06df45da8b7f8be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nConsiderato\nin diritto: 1. In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, \"il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi\".\nPresupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).\nLe circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).\nLe \"cause gravi\" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:\n- commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;\n- gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.\nTale suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche \"schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren\" possono essere considerate \"causa grave\" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).\nPer essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.\nIl giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).\nNon si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrechts, 11. edizione, Berna, 1993, pag. 122 e 123).\nInoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).\nIn altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).\n2. Nel caso di specie, dalla lettera di licenziamento 8 giugno 1994 (doc. F) si evince che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede unicamente nell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte dell’istante e non invece nel rifiuto di servire alcuni clienti, questione alla quale la convenuta fa solo un accenno tra parentesi, e che risulta essere stata solo motivo di richiamo verbale (da cui appunto la sua esplicita mancanza di causalità per il licenziamento in tronco).\nIl comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo abbandono del posto di lavoro.\nA non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO), ma se ne è solo allontanata prima della fine dell’orario di lavoro in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di ritornare a lavorare non appena ristabilita (doc. D), il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, opera citata, pag. 214).\n3. La convenuta insiste anche in questa sede sulla tesi secondo la quale le parti avrebbero verbalmente pattuito la concorde cessazione del rapporto di lavoro per le 13.00 dell’8 giugno 1994.\nA torto, dato che si tratta di questione priva di rilevanza in assenza di un grave motivo per sciogliere il contratto con effetto immediato.\nPer principio è sempre possibile mettere consensualmente fine ad un contratto di lavoro stipulando il cosiddetto “Aufhebungsvertrag” (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 335 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.1 ad art. 335 CO).\nTuttavia se la stipulazione di un simile contratto avviene, come nella specie, in occasione di un licenziamento in tronco e il lavoratore per effetto di detto contratto viene a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella prevista dall’art. 337c cpv. 1 CO, detto contratto è valido solo se il licenziamento in tronco sarebbe giustificato, non potendosi ammettere in caso contrario per effetto dell’art. 341 cpv. 1 CO la rinuncia da parte del lavoratore al diritto al salario durante il periodo di disdetta, ostandovi ai sensi dell’art. 362 CO la natura imperativa del predetto art. 337c CO (JAR 1994, pag. 181).\nNe consegue che se deve essere ammessa la liceità del licenziamento in tronco da parte della convenuta, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di detto contratto, che nulla modificherebbe all’atto pratico."}