{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-24_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11460&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d08582b94f5eed89667cfe460b0f969e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:43", "Checksum": "b672369d4c43f759a06df45da8b7f8be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1995 12.1994.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 marzo 1995/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCocchi,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini, segretario |\nsedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 2222 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 8 luglio 1994 con richiesta di assistenza giudiziaria da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________ o)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________)\n|\ncon cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’950.-- in conseguenza del contratto di lavoro;\nDomanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 1994 ha accolto per fr. 15’960.--, respingendo però la richiesta di assistenza giudiziaria;\nAppellante la convenuta, che con atto di appello del 15 dicembre 1994 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;\nMentre l’istante con osservazioni e appello adesivo con richiesta di assistenza giudiziaria del 23 dicembre 1994 chiede la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e l’accoglimento del proprio nel senso di concederle l’assistenza giudiziaria per la procedura di prima sede;\nRichiamato il decreto 16 dicembre 1994 del Presidente della Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame principale;\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - se deve essere accolto l’appello adesivo\n3. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto: A. L’istante è stata assunta dalla convenuta il 28 gennaio 1994 in qualità di gerente responsabile dell’esercizio pubblico __________ (doc. B).\nAlle ore 13 dell’8 giugno 1994, dopo un diverbio con __________, presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, l’istante si è allontanata dal proprio posto di lavoro. Tre ore dopo essa si è scusata per tale gesto (doc. D), nondimeno la convenuta quel medesimo giorno le ha significato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (doc. F).\nB. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco ed adducendo di essere stata malata fino al 18 luglio 1994, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 19’950.--, importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 1994, data per cui, ritenuti la malattia e il termine di disdetta di 3 mesi, il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria.\nC. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.\nL’istante, di carattere particolarmente suscettibile, avrebbe a più riprese trattato in maniera scortese ed arrogante la clientela dell’esercizio pubblico.\nIl 7 giugno 1994, giorno precedente il licenziamento, due clienti si sarebbero lagnati con il signor __________ a seguito di una discussione avuta con l’istante in merito al prezzo della birra.\nIl giorno successivo essa si sarebbe rifiutata di servire i due clienti in questione, allontanandoli dal locale. Essi vi sarebbero tornati con il __________, il quale avrebbe ordinato all’istante di servirli. Questa si sarebbe nuovamente rifiutata, affermando di volersene andare piuttosto che servirli, al che il __________ avrebbe detto all’istante di pure andarsene. L’istante avrebbe così abbandonato il posto di lavoro, prendendo con sé il contenuto della cassa.\nNe conseguirebbe che la convenuta già alle 13 dell’8 giugno 1994 ha verbalmente licenziato in tronco l’istante, ribadendo poi tale decisione con scritto di pari data. Il licenziamento sarebbe giustificato dal rifiuto di svolgere i propri compiti.\nIn via subordinata si dovrebbe comunque ammettere la consensuale rescissione del contratto quel medesimo giorno, così che nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante.\nLe parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.\nD. Nella sentenza del 2 dicembre 1994 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, e ritenuto il precedente ineccepibile comportamento dell’istante, non ha ammesso che la reazione da lei avuta l’8 giugno 1994 fosse tale da giustificarne il licenziamento con effetto immediato.\nNon potendosi nemmeno ammettere il consensuale scioglimento del contratto in quella data, l’istante potrebbe rivendicare il salario per 4 mesi (giugno-settembre), da cui l’accoglimento dell’istanza per fr. 15’960.-- al lordo delle trattenute di legge.\nIl Pretore ha per contro respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenendola non sufficientemente comprovata.\nE. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 15 dicembre 1994 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco o comunque le parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero consensualmente sciolto il contratto di lavoro all’8 giugno 1994.\nF. Nelle osservazioni del 23 dicembre 1994 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.\nIn pari data essa si è inoltre aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenuto come essa avrebbe tempestivamente versato in atti il formulario municipale a riprova della propria situazione di necessità.\nL’istante ha chiesto l’assistenza giudiziaria anche per la presente procedura.\nG. Con osservazioni 4 gennaio 1995 la convenuta si è opposta all’appello adesivo.\n"}