Infatti, l’ assunzione di prove in seconda sede - in particolare in appello - rientra nelle facoltà del giudice senza nessun obbligo in tal senso: ne discende che l’assunzione d’ufficio in appello delle prove indicate dall’art. 88 CPC non può nemmeno formare oggetto d’istanza di parte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 322, n. 3). La natura del rimedio, in particolare il motivo di cui all’art. 36 lett. f CIA, esclude per principio una completazione dei fatti in seconda sede: