Sembra giustificato di limitare il presente esame ai motivi di riduzione del risarcimento, indicati dall’arbitro come conseguenza della concolpa del ricorrente e di concorrenza nella causalità dell’agire dell’ente pubblico. A questo proposito, non va dimenticato che il giudizio impugnato avrebbe potuto concludersi al considerando 9.1, laddove il giudice ha constatato che - omettendo di far fronte al proprio onere della prova - l’attore principale non ha chiarito quali piante dovessero essere capitozzate in vista di questa esigenza. Su questo aspetto della decisione il ricorrente nulla dice. Per il resto egli ritiene che la valutazione si discosti dalle indicazioni dell’ ing.