Inoltre (punto 13 del ricorso), sostiene che l’arbitro abbia ridotto ingiustificatamente il risarcimento del danno richiesto per togliere di mezzo gli ostacoli che non permettevano il raggiungimento della quota del 2,4 %. Mentre l’arbitro ha speso diverse pagine per rispondere al tema in discussione, la censura del ricorrente è molto vaga e se ne individuano i limiti solo approssimativamente. Sembra giustificato di limitare il presente esame ai motivi di riduzione del risarcimento, indicati dall’arbitro come conseguenza della concolpa del ricorrente e di concorrenza nella causalità dell’agire dell’ente pubblico.