Alla luce di queste considerazioni e in mancanza di elementi di giudizio diversi che il ricorrente non ha portato, la decisione dell’arbitro di giudicare equitativamente la responsabilità del Comune e di ridurre l’importo teorico della metà appare tutt’altro che arbitraria. E ciò, a prescindere dalla critica rivolta all’arbitro sull’elencazione di ulteriori cause di contagio. 11. Due sono le censure che il ricorrente muove (invero con motivazioni al limite dell’ ammissibilità) a proposito delle considerazioni arbitrali sulla quota di sicurezza del 2,4 %.