Non v’è pertanto nessuna contraddizione fra l’impegno della Città e la distinzione operata dall’arbitro relativamente all’appartenenza o meno all’area di sicurezza, di cui s’è già detto al considerando 7 del presente esposto. 10. Il ricorrente considera pure arbitrarie le considerazioni contenute nel lodo sulle cause del diffondersi della malattia, con esplicito riferimento all’affermazione, contenuta a p. 18 della decisione impugnata, secondo cui “gli interventi di capitozzatura effettuati dal Comune a partire dal 1984 (doc. I) non sarebbero stati in ogni caso la causa prima della diffusione della malattia”.