ed è per questo motivo che l’ arbitro giunge alla conclusione qui censurata. In particolare egli osserva che il Comune, prima della convenzione del 1987, non era contrattualmente tenuto al risarcimento e che, d’altra parte, nessuno - prima del 1986 - era informato sull’esistenza, la natura e la portata del cancro colorato, onde non v’è colpa da parte di chi ha effettuato i tagli di riduzione dell’altezza dei platani. Il ricorrente non sostiene invece che i 33 alberi di cui si parla siano stati capitozzati solo nel 1987. La censura pertanto risulta irrilevante per l’esito del giudizio impugnato.