In tal modo il primo giudice avrebbe ridotto arbitrariamente il numero delle piante abbattute da risarcire. Orbene, nel lodo si legge al proposito che “tale osservazione” (relativa al numero delle piante), “in quanto non contestata dalla controparte (__________), dev’ essere considerata corretta” (p. 10). L’appunto del ricorrente, di natura processuale, è in sé esatto: infatti, non si può pretendere che l’attore introduca un allegato di replica - di natura facoltativa - per contestare le allegazioni di risposta della controparte, in particolare la contestazione a una propria affermazione (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R.).