Con il lodo impugnato l’arbitro unico, dopo aver sommariamente descritto l’iter della vertenza e i diversi tentativi di composizione della stessa, nonché dopo aver specificato nel dettaglio le diverse rivendicazioni delle parti, ha dapprima chiarito i complessi aspetti giuridici della fattispecie; è giunto così alla conclusione che - a prescindere dalla responsabilità del gestore dell’aeroporto così come prevista dalla legislazione federale di cui si dirà eventualmente nel seguito - le vertenze concernenti danni arrecati a terzi dal gestore medesimo a seguito, come nel caso in esame, della rimozione di alberi devono essere esaminate nell’ambito del diritto privato, cioè in virtù degli art.