{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-20_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11459&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c846ad9fcfc26dedb692e22d9498b0d0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:23", "Checksum": "35ae154dea0f92ad9e7b1573117df6c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nMentre l’arbitro ha speso diverse pagine per rispondere al tema in discussione, la censura del ricorrente è molto vaga e se ne individuano i limiti solo approssimativamente. Sembra giustificato di limitare il presente esame ai motivi di riduzione del risarcimento, indicati dall’arbitro come conseguenza della concolpa del ricorrente e di concorrenza nella causalità dell’agire dell’ente pubblico.\nA questo proposito, non va dimenticato che il giudizio impugnato avrebbe potuto concludersi al considerando 9.1, laddove il giudice ha constatato che - omettendo di far fronte al proprio onere della prova - l’attore principale non ha chiarito quali piante dovessero essere capitozzate in vista di questa esigenza. Su questo aspetto della decisione il ricorrente nulla dice.\nPer il resto egli ritiene che la valutazione si discosti dalle indicazioni dell’ ing. __________.\nMa non è vero. Infatti, proprio il rapporto 11 gennaio 1988, riferendosi alle sei piante da capitozzare (relativamente o meno alla quota in discussione), afferma che il deprezzamento di ogni albero può essere stimato nel 30% del suo valore, giungendo a un totale di fr. 26’248.- L’arbitro fa considerazioni differenziate per i gruppi di alberi 1, 2 e 3: il totale che ne risulta come risarcimento è addirittura superiore a questa cifra, onde la censura del ricorrente risulta persino incomprensibile, tanto più che dal riassunto contabile, di cui al considerando 11 del lodo, appare evidente che gli importi in discussione sono stati conteggiati interamente, ossia senza altre deduzioni.\n12. A pagina 8 del ricorso si chiede che questa Camera assuma nuovamente il teste __________ in virtù dell’art. 324 CPC.\nIl ricorrente non giustifica se non genericamente la sua domanda, alludendo implicitamente alla necessità di completare le informazioni versate all’incarto dall’ing.__________.\nSennonché, a prescindere dal fatto a sapere se l’ ing. __________ sia stato sentito come teste o come perito chiamato a delucidare il suo referto, la proposta appare irricevibile: sia a dipendenza della natura del rimedio di diritto straordinario che costituisce il ricorso per nullità contro un lodo, sia perché, comunque, l’art. 322 CPC può essere applicato solo laddove il giudice lo ritenga necessario ai fini del proprio convincimento. Infatti, l’ assunzione di prove in seconda sede - in particolare in appello - rientra nelle facoltà del giudice senza nessun obbligo in tal senso: ne discende che l’assunzione d’ufficio in appello delle prove indicate dall’art. 88 CPC non può nemmeno formare oggetto d’istanza di parte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 322, n. 3).\nLa natura del rimedio, in particolare il motivo di cui all’art. 36 lett. f CIA, esclude per principio una completazione dei fatti in seconda sede: tale possibilità - per altro non prevista dal CIA - è esclusa dalla procedura civile cantonale già relativamente al rimedio dell’ appello (art. 321 CPC), ma a maggior ragione in sede di cassazione dove è precluso qualsiasi giudizio sui fatti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327, n. 9).\nD’altra parte questa richiesta stupisce anche perché formulata dalla parte __________, ossia da chi - contrariamente alla tesi del __________ - ha sempre sostenuto la validità del referto __________.\n13. Il ricorso, in buona parte di natura appellatoria, deve essere pertanto respinto. Il giudizio sulle spese segue la soccombenza.\nPer tutti questi motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso per nullità 14 dicembre 1994 di __________ contro il lodo 10 novembre 1994 è respinto.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 5’000.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.\nEgli verserà al __________ la somma di fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione: - __________\n- Comunicazione all'arbitro unico,\navv. __________.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl vicepresidente Il segretario"}