{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-20_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11459&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c846ad9fcfc26dedb692e22d9498b0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:04", "Checksum": "d4ea5d59f3f75e7cdc4f5cd116d7088b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOrbene, l’assunzione dell’onere di risarcimento di cui al capoverso 2 della lettera b), punto 4 della Convenzione fa parte di un discorso complesso e si colloca in un determinato momento dei rapporti con il signor __________. Senza dover compiere una disamina più approfondita delle circostanze, la sola sistematica della pattuizione indica un nesso sicuro fra quell’impegno e gli interventi di capitozzatura, giusta le norme ICAO “che determinano una linea del 4 % ecc. ...” (punto 4, lett. b) che sarebbero stati compiuti in futuro, ossia dopo il 9 aprile 1987. In altre parole, si tratta di interventi su alberi non ancora toccati, per quanto possa risultare, da interventi precedenti; comunque il ricorrente non lo pretende. Nel concreto, l’impegno del Comune non è sorto con nessuna pretesa di retroattività. Sarebbe poi stato l’ing. __________, in conformità con il verbale 25 novembre 1987, a indicare quali piante del campeggio, interessate dalle misure di sicurezza, avrebbero dovuto essere capitozzate ai fini del rispetto della superficie d’avvicinamento del 4 % e quali invece avrebbero dovuto essere tagliate, perché malate (cfr. verbale, punto 1), verosimilmente - e soprattutto per quanto afferma il ricorrente - in seguito a precedenti interventi dell’uomo, tali da favorire il diffondersi della malattia.\nNon v’è pertanto nessuna contraddizione fra l’impegno della Città e la distinzione operata dall’arbitro relativamente all’appartenenza o meno all’area di sicurezza, di cui s’è già detto al considerando 7 del presente esposto.\n10. Il ricorrente considera pure arbitrarie le considerazioni contenute nel lodo sulle cause del diffondersi della malattia, con esplicito riferimento all’affermazione, contenuta a p. 18 della decisione impugnata, secondo cui “gli interventi di capitozzatura effettuati dal Comune a partire dal 1984 (doc. I) non sarebbero stati in ogni caso la causa prima della diffusione della malattia”. Sostiene, per contro, la causalità esclusiva di quegli interventi per la diffusione della malattia sull’area del campeggio __________.\nQuesta censura, più d’ogni altra, appare ingiustificata.\nVista nel suo complesso, la decisione arbitrale tiene nel debito conto il peso che gli interventi di taglio possono avere avuto sul danneggiamento della piantagione. Senza stare a considerare nel dettaglio l’elenco delle concause elencate dall’ arbitro, appare indubitabile che ben diversi motivi possano aver portato alla morte di un così alto numero di platani: l’ ing. __________, sentito oralmente, ha affermato che, nella zona interessata, la malattia sarebbe giunta verosimilmente già gli inizi degli anni 80; che le prime manifestazioni nel Ticino risalgono al 1986; che solo da quel momento sono state emanate direttive per evitarne il propagarsi in particolare in occasione del taglio di platani; ma ha detto anche che la malattia si propaga per contatto tra le piante, in particolare attraverso le radici, oltre che con la potatura con attrezzi infetti. Se le sue affermazioni non sono chiarissime, se in particolare - per quanto riguarda il campeggio __________ - egli sembra dare maggior peso all’intervento umano come causa del contagio, non può essere revocata in dubbio la trasmissibilità per mezzi diversi, tant’è che nel suo rapporto 11 gennaio 1988, tra l’altro riferisce:\n“ ..non è escluso che prima o poi anche queste piante si ammalino in seguito al contatto diretto delle loro radici con quelle di piante ammalate o attraverso ferite di varia natura che favoriscono la penetrazione del fungo”.\nAlla luce di queste considerazioni e in mancanza di elementi di giudizio diversi che il ricorrente non ha portato, la decisione dell’arbitro di giudicare equitativamente la responsabilità del Comune e di ridurre l’importo teorico della metà appare tutt’altro che arbitraria. E ciò, a prescindere dalla critica rivolta all’arbitro sull’elencazione di ulteriori cause di contagio.\n11. Due sono le censure che il ricorrente muove (invero con motivazioni al limite dell’ ammissibilità) a proposito delle considerazioni arbitrali sulla quota di sicurezza del 2,4 %.\n11.1 Anzitutto egli non condivide la conclusione secondo cui l’esigenza del __________ di poter disporre di uno spazio di sicurezza fino a una quota del 2,4 % risulta in maniera chiara dagli atti del processo e non corrisponde a una richiesta fantasiosa, inutile comunque sproporzionata (Lodo, p. 12, punto 5). Rimprovera all’arbitro di aver preso in considerazione esclusivamente determinate testimonianze e non altre che esprimerebbero parere contrario. Sennonché i testi __________ e __________, cui fa riferimento il ricorrente, non provano quanto egli sostiene: oltre la laconicità della deposizione __________, il teste __________, dipendente dell’ UFAC e responsabile degli aerodromi, riferisce - in conformità con gli altri elementi dell’incarto su questo punto - come __________ abbia ripetutamente esatto una quota del 2,4%; per il resto si limita a riferire su come possa essere calcolata quella quota ad __________, a dipendenza del terrapieno di sostegno della strada cantonale la cui collocazione non può essere modificata. Tutto qui: ben poco per essere contrapposto agli elementi di giudizio espressi nel lodo ai considerando 5.1 - 5.3.\nD’ altra parte non è nemmeno vero che l’ arbitro abbia omesso di valutare la testimonianza __________.\n11.2 Inoltre (punto 13 del ricorso), sostiene che l’arbitro abbia ridotto ingiustificatamente il risarcimento del danno richiesto per togliere di mezzo gli ostacoli che non permettevano il raggiungimento della quota del 2,4 %."}