{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-20_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11459&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c846ad9fcfc26dedb692e22d9498b0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:04", "Checksum": "d4ea5d59f3f75e7cdc4f5cd116d7088b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).\n7. La prima censura formulata dal ricorrente concerne la distinzione che l’ arbitro avrebbe operato fra le piante abbattute poiché si trovavano nella zona di sicurezza dell’aeroporto e, invece, quelle danneggiate - in seguito al propagarsi della malattia - che si trovavano fuori da tale area. A prescindere dalle digressioni sulla natura e sul propagarsi del cancro colorato del platano, sembra di capire che la critica del ricorrente si fondi sull’ affermazione secondo cui dei 33 alberi sradicati nel 1987 soltanto 15 concernevano la zona di sicurezza (s’intende per la quota 4 %). In tal modo il primo giudice avrebbe ridotto arbitrariamente il numero delle piante abbattute da risarcire.\nOrbene, nel lodo si legge al proposito che “tale osservazione” (relativa al numero delle piante), “in quanto non contestata dalla controparte (__________), dev’ essere considerata corretta” (p. 10).\nL’appunto del ricorrente, di natura processuale, è in sé esatto: infatti, non si può pretendere che l’attore introduca un allegato di replica - di natura facoltativa - per contestare le allegazioni di risposta della controparte, in particolare la contestazione a una propria affermazione (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R.). Nel caso concreto, il __________ - nella sua risposta - ha fatto questa affermazione o precisazione, senza far esplicito ricorso a supporti probatori.\nTuttavia, questo stesso appunto non risulta di nessun rilievo pratico; innanzitutto, il ricorrente non può dimenticare che - dallo stretto profilo processuale - egli ha avuto ben altre possibilità di esprimersi su questo tema particolare o comunque di fornire all’arbitro - se del caso - prova contraria all'affermazione del __________: ciò però non è avvenuto né per il tramite delle audizioni testimoniali, ovvero in particolare in sede di audizione del perito ing. __________, né nell’allegato conclusionale, né - al limite - nel complemento a quelle conclusioni, presentato dopo il sopralluogo del 4 marzo 1993.\nInoltre, la conclusione dell’arbitro non è determinante nemmeno in vista di stabilire il risarcimento dovuto al signor __________. Infatti, non è quello il motivo per cui la responsabilità del Comune è stata esclusa relativamente alla perdita di queste piante. Esse sono catalogate dall’ arbitro negli ultimi due gruppi come segue: “ Gruppo 7: comprende 15 dei 33 alberi eliminati con gli interventi effettuati nel 1987, e meglio quelli che, a giudizio del __________ si trovavano all’interno della zona di sicurezza”, rispettivamente: “ Gruppo 8: comprende le ultime 18 piante delle 33 sradicate nel 1987; queste ultime erano ubicate al di fuori della zona di sicurezza”. A parte il fatto che, con queste indicazioni, si dà atto che l’appartenenza o meno alla zona di sicurezza trova effettivamente origine soltanto in un’allegazione del Comune, determinante è la motivazione che conclude il considerando 7 (p. 20 del lodo). Essa non si riferisce a un solo gruppo; le piante appartenenti a entrambi i gruppi - 7 e 8 - ovvero tutte e trentatré, risultano essere state oggetto di capitozzatura prima del 1986, fatto questo implicitamente confermato dall’ing. __________ - sentito oralmente - quando afferma che nel dicembre 1987 almeno l’ 80 % degli alberi aveva già subito interventi in precedenza: ed è per questo motivo che l’ arbitro giunge alla conclusione qui censurata. In particolare egli osserva che il Comune, prima della convenzione del 1987, non era contrattualmente tenuto al risarcimento e che, d’altra parte, nessuno - prima del 1986 - era informato sull’esistenza, la natura e la portata del cancro colorato, onde non v’è colpa da parte di chi ha effettuato i tagli di riduzione dell’altezza dei platani.\nIl ricorrente non sostiene invece che i 33 alberi di cui si parla siano stati capitozzati solo nel 1987.\nLa censura pertanto risulta irrilevante per l’esito del giudizio impugnato.\n8. Al punto 9.2 del ricorso il ricorrente allude a considerazioni dell’arbitro che si rivelerebbero di natura soggettiva e pertanto non difendibili. Par di capire che intenda riferirsi alla lettura della perizia __________ da parte dell’arbitro, in particolare relativamente all’ampiezza del mandato conferito a quest’ ultimo. Il ricorso risulta tuttavia carente di indicazioni precise al proposito, nel senso che rendano almeno interpretabile una censura precisa, così che la Camera possa valutarne la portata. Se ne deve concludere per un’ inammissibile carenza di motivazione.\nA proposito delle informazioni (perizia) fornite dall’ ing. __________, ancora nella fase preprocessuale, va detto - di transenna - che, contrariamente al parere del __________ , proprio l’arbitro ne ha tenuto conto, malgrado le scelte dello specialista potessero apparire discutibili. E’ vero che il lodo ha un esito diverso da quanto il ricorrente si attendesse, ma per tutt’altri motivi che non il riconoscimento della validità di quelle informazioni tecniche ed economiche.\n9. Un’ulteriore censura concerne la validità dell’impegno del __________ , quo al risarcimento, formulato nella convenzione 9 aprile 1987 (punto 9.3); a tal proposito il ricorrente sembra voler pretendere una responsabilità illimitata della controparte."}