{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-20_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11459&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c846ad9fcfc26dedb692e22d9498b0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:04", "Checksum": "d4ea5d59f3f75e7cdc4f5cd116d7088b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.1995 12.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Con il lodo impugnato l’arbitro unico, dopo aver sommariamente descritto l’iter della vertenza e i diversi tentativi di composizione della stessa, nonché dopo aver specificato nel dettaglio le diverse rivendicazioni delle parti, ha dapprima chiarito i complessi aspetti giuridici della fattispecie; è giunto così alla conclusione che - a prescindere dalla responsabilità del gestore dell’aeroporto così come prevista dalla legislazione federale di cui si dirà eventualmente nel seguito - le vertenze concernenti danni arrecati a terzi dal gestore medesimo a seguito, come nel caso in esame, della rimozione di alberi devono essere esaminate nell’ambito del diritto privato, cioè in virtù degli art. 41 e 97 CO.\nPrima di affrontare le specifiche domande delle parti, l’arbitro ha premesso i limiti della propria indagine a dipendenza della carenza di elementi istruttori chiari, dipendenti da momenti diversi: fra questi la mancata prova, da parte dell’attore principale __________, del numero originario di platani esistenti sul fondo del campeggio precedentemente ai primi interventi di capitozzatura, collocabili cronologicamente attorno al 1984 e le discordanze fra gli elementi raccolti in sede istruttoria, ossia la difficile valutazione dell’entità dei successivi interventi, così come parzialmente riprodotti, rispettivamente dai testi, dall’ing. __________, dai rilevamenti del geometra revisore, ecc. Giunge comunque, in base a diversi elementi e deduzioni, a determinare in 59 l’effettivo verosimile dei platani esistenti originariamente sul sedime __________.\nNel merito, accoglie parzialmente la richiesta del __________ considerando legittima l’esigenza dell’ente pubblico di poter disporre di uno spazio di sicurezza fino a una quota del 2,4 %. Pertanto lo autorizza, a sue spese, ad eliminare due platani e a capitozzarne altri due (tutti corrispondenti al no. 14 sul piano del geometra __________); inoltre lo obbliga, a sue spese, a rimuovere una pianta (no. 13) e ceppaie (no. 15).\nAccoglie parzialmente, in misura tuttavia notevolmente ridotta rispetto alla domanda, le richieste di __________. In sostanza respinge la pretesa dell’attore principale, intesa a vedersi risarcito per oltre fr. 500’000.-, pari al valore - secondo la tariffa adottata dall’ing. __________ - di 46 platani che hanno dovuto essere sradicati in tanto in quanto colpiti dal cancro colorato: accoglie solo parzialmente la tesi dell’attore principale secondo cui il Comune sarebbe responsabile della diffusione della malattia, catalizzata dagli interventi di capitozzatura eseguiti nel 1987.\nPassando in rassegna i presupposti d’ applicazione degli art. 41 e segg., rispettivamente 97 e segg. CO, l’arbitro ha stabilito:\nche gli interventi del Comune sulla vegetazione del fondo __________ sono stati da questi autorizzati, fin dalle prime volte;\nche gli interventi in esame costituiscono solo una causa concorrente con altre al diffondersi della malattia, presente nella zona verosimilmente fin dal 1980. Pertanto, l’eventuale risarcimento dev’essere calcolato applicando gli art. 43 e 44 CO - in virtù del rimando di cui all’art. 99 cpv. 3 CO - ossia procedendo in modo equitativo;\nche, per quanto riguarda le capitozzature effettuate nel 1984, il Comune non può avere colpa poiché a quell’epoca nessuno era ancora a conoscenza dell’esistenza di quella malattia, la cui manifestazione nel nostro Cantone è stata provata solo nel 1986;\nche, dopo il 1986 sono state adottate tutte le misure preventive al diffondersi della malattia, onde anche per gli interventi del 1987 non v’è colpa del __________ che, tuttavia, deve rispondere nei confronti di __________ in virtù della convenzione 9 aprile 1987.\nNel seguito considera il risarcimento dovuto all’attore principale per i diversi gruppi di alberi, le deduzioni per lavori di ripristino già eseguiti e altre poste di computo (p. 19 - 24 del lodo).\nDa ultimo si china sulle indennità e i risarcimenti connessi con la garanzia della quota di sicurezza del 2,4 %.\nDi tutto questo si dirà, se necessario, nel seguito.\n5. Le censure mosse da __________ al lodo verranno esposte nel seguito, in sede di discussione delle stesse, tenendo conto altresì delle osservazioni al ricorso presentate dal __________.\n6. Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizeriche Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc).\nNe deriva che a questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lit. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.\nIn sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere impugnato con un ricorso per nullità quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/ Hadenfedlt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).\nStanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio."}