1, pag. 244 e segg.), e che comunque si sarebbero potuti sollevare ampi dubbi sulla buona fede di chi avesse chiesto la revoca del trapasso di proprietà per il solo fatto di essere entrata in possesso del relativo prezzo con uno o due giorni di ritardo. Né si può ipotizzare che siffatta mora nel pagamento del prezzo potesse comportare l’automatico scioglimento del contratto, o la possibilità per il venditore di recedere dal medesimo. 5. Da quanto esposto al precedente considerando consegue che il Pretore a giusta ragione ha negato l’esistenza di un ragionevole nesso di causalità tra la violazione contrattuale commessa dalla convenuta e il pagamento da parte degli attori alla signora