G) ed ottenere la revoca dell’avvenuto trapasso di proprietà, atteso che detta iscrizione, fondata su un tempestivo esercizio del diritto di compera, non era in alcun modo indebita ai sensi di legge (art. 974 cpv. 2 e 975 CC; Steinauer, Les droits réels, Berna, 1985, vol. 1, pag. 244 e segg.), e che comunque si sarebbero potuti sollevare ampi dubbi sulla buona fede di chi avesse chiesto la revoca del trapasso di proprietà per il solo fatto di essere entrata in possesso del relativo prezzo con uno o due giorni di ritardo.