4.2 Si deve inoltre considerare che gli attori potevano in buona fede pensare di avere assolto ogni proprio dovere disponendo il tempestivo pagamento del denaro necessario all’acquisto dei fondi, così che l’iscrizione a registro fondiario del loro diritto di proprietà era di fatto inattaccabile (art. 973 CC). Non si vede in effetti come la signora __________, alienante dei fondi, avrebbe potuto concretizzare la minaccia espressa con lo scritto del 2 febbraio 1988 (doc. G) ed ottenere la revoca dell’avvenuto trapasso di proprietà, atteso che detta iscrizione, fondata su un tempestivo esercizio del diritto di compera, non era in alcun modo indebita ai sensi di legge (art. 974 cpv.