prima il pagamento, e poi il trasferimento della proprietà. Essa deve perciò essere interpretata nel senso che il notaio impegnava se stesso a procedere all’esercizio del diritto di compera solo dopo essere entrato in possesso del prezzo della transazione. Vi era in altri termini la chiara volontà di tutte le parti di garantire all’alienante l’incasso del prezzo pattuito, ma non quella di sottoporre a condizione l’intero contratto (per la vendita di fondi: art. 217 cpv. 1 CO), oppure di consentire la revocabilità di un’iscrizione a registro fondiario in quanto avvenuta sotto condizione.