Le modalità di trasferimento dei diritti reali immobiliari sono infatti imperativamente regolate dalla legge (art. 656 cpv. 1 CC per la proprietà, art. 972 CC), ed è pacifico che il preventivo pagamento del prezzo non è condizione di validità di un trasferimento della proprietà fondiaria, e questo evidentemente anche nel caso tale trasferimento avvenga in conseguenza dell’esercizio di un diritto di compera. Con questa premessa, la suddetta clausola contrattuale n. 4 non può che avere avuto il solo scopo di indicare l’ordine in cui dovevano essere effettuate le prestazioni contrattuali: prima il pagamento, e poi il trasferimento della proprietà.