” Nessuna delle parti solleva obiezioni per il fatto che il diritto di compera è stato esercitato dal notaio avv. __________ piuttosto che dal notaio avv. __________ (cfr. deposizione di __________). E’ inoltre pacifico che il diritto di compera è stato esercitato entro la scadenza del 31 gennaio 1988 (doc. 3). 4. Decisiva per l’esito della causa diviene perciò in primo luogo la questione a sapere se il puntuale pagamento del prezzo è una condizione di validità dell’esercizio del diritto di compera, ovvero se in caso di tempestivo esercizio, ma di tardivo (o inesistente) pagamento, venga inficiata la validità dell’esercizio del diritto di compera.