Il diritto di compera, che conferisce al suo titolare un diritto potestativo (DTF 115 II 385), è la facoltà di acquistare liberamente o secondo determinate premesse ed entro un determinato lasso di tempo un bene mobile o un fondo alle condizioni già pattuite fra le parti (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 683 CC). La pattuizione di un diritto di compera deve essere completa in modo da produrre i conseguenti effetti con una semplice dichiarazione unilaterale di esercizio del diritto. Le parti devono pertanto specificare il fondo oggetto di tale diritto, così come il prezzo di vendita che deve essere perlomeno determinabile (DTF 50 II 374; II CCA 16 ottobre 1992 in re H./C.;