Con tempestivo gravame datato 7 dicembre 1994 gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione. Il giudizio pretorile sarebbe corretto nella misura in cui ammette una violazione contrattuale da parte della convenuta, mentre verrebbe negata a torto l’esistenza di un reale e risarcibile pregiudizio subito dagli attori. Il pagamento del saldo del prezzo, avvenuto solo il 1° febbraio 1988, sarebbe infatti stato tardivo, dato che non sarebbe in concreto applicabile l’art. 78 CO.