Tale violazione non sarebbe però in relazione con l’importo pagato dagli attori alla precedente proprietaria del fondo, dovendosi ammettere che non vi sarebbe stata possibilità per quest’ultima di far annullare l’iscrizione a registro fondiario dell’esercizio del diritto di compera in conseguenza del ritardo nel pagamento. In altri termini, gli attori avrebbero inutilmente pagato la somma dedotta in causa alla precedente proprietaria, con la conseguenza che essi non ne potrebbero chiedere il risarcimento da parte della convenuta. F. Con tempestivo gravame datato 7 dicembre 1994 gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.