La convenuta dovrebbe rispondere per l’errore del proprio dipendente in base all’art. 101 CO, ragione per cui andrebbe ammessa una violazione contrattuale da parte sua. Tale violazione non sarebbe però in relazione con l’importo pagato dagli attori alla precedente proprietaria del fondo, dovendosi ammettere che non vi sarebbe stata possibilità per quest’ultima di far annullare l’iscrizione a registro fondiario dell’esercizio del diritto di compera in conseguenza del ritardo nel pagamento.