entro il 29 gennaio 1988. Vi sarebbe perciò stato un errore del funzionario della banca convenuta, il quale avrebbe allestito un ordine di bonifico indicante “valuta 29 gennaio 1988”, il che, secondo gli usi bancari, avrebbe comportato la partenza ma non l’arrivo a destinazione del denaro in quella data. La convenuta dovrebbe rispondere per l’errore del proprio dipendente in base all’art. 101 CO, ragione per cui andrebbe ammessa una violazione contrattuale da parte sua.