Non vi sarebbe perciò errore alcuno da parte della convenuta, né sarebbe mai stata realmente messa in dubbio la validità dell’esercizio del diritto di compera, di modo che gli attori avrebbero in sostanza pagato la somma dedotta in causa senza che ve ne fosse necessità, così che la stessa dovrebbe rimanere a loro carico. Inoltre, a maggiore riprova dell’inutilità del pagamento, per effetto dell’art. 78 CO, il termine del 31 gennaio 1988, una Domenica, sarebbe in realtà scaduto solo il 1° febbraio, e il pagamento effettuato in tale data sarebbe di conseguenza stato tempestivo.