{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-19_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11458&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08731f778da7c153e843aa0477cba527"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:30", "Checksum": "8cadd74711b904bd695205e3691336e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon si vede in effetti come la signora __________, alienante dei fondi, avrebbe potuto concretizzare la minaccia espressa con lo scritto del 2 febbraio 1988 (doc. G) ed ottenere la revoca dell’avvenuto trapasso di proprietà, atteso che detta iscrizione, fondata su un tempestivo esercizio del diritto di compera, non era in alcun modo indebita ai sensi di legge (art. 974 cpv. 2 e 975 CC; Steinauer, Les droits réels, Berna, 1985, vol. 1, pag. 244 e segg.), e che comunque si sarebbero potuti sollevare ampi dubbi sulla buona fede di chi avesse chiesto la revoca del trapasso di proprietà per il solo fatto di essere entrata in possesso del relativo prezzo con uno o due giorni di ritardo.\nNé si può ipotizzare che siffatta mora nel pagamento del prezzo potesse comportare l’automatico scioglimento del contratto, o la possibilità per il venditore di recedere dal medesimo.\n5. Da quanto esposto al precedente considerando consegue che il Pretore a giusta ragione ha negato l’esistenza di un ragionevole nesso di causalità tra la violazione contrattuale commessa dalla convenuta e il pagamento da parte degli attori alla signora __________ della somma dedotta in causa.\nDa ciò la necessità di confermare il giudizio pretorile, senza che più occorra chinarsi sulla questione a sapere se il termine del 31 gennaio 1988 si sia protratto fino al 1° febbraio 1988 in conseguenza dell’art. 78 CO, questione che in caso di risposta affermativa avrebbe anch’essa determinato la reiezione della pretesa degli attori.\nL’appello è perciò respinto ai sensi dei considerandi.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 7 dicembre 1994 di __________ e __________ è respinto.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1’750.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 1’800.--\ngià anticipati dagli appellanti restano a loro carico.\nGli attori rifonderanno alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili d’appello.\nIII. Intimazione: __________;\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}