{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-19_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11458&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08731f778da7c153e843aa0477cba527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:37", "Checksum": "84c3013c14d274f564624dce1c1fc4de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon potendosi ammettere, come erroneamente fatto dal Pretore, l’intervenuta modifica delle condizioni di esercizio del diritto di compera e di pagamento del prezzo stabilite dagli atti pubblici, si dovrebbe ritenere che l’iscrizione del trapasso di proprietà dei fondi di __________ a nome degli attori è avvenuta senza valido titolo o senza valida causa, senza cioè che fossero adempiute le condizioni per chiederla ed ottenerla.\nEssendo tale circostanza imputabile alla convenuta, ben si giustificherebbe di porre a suo carico quanto pagato dagli attori alla precedente proprietaria dei fondi per evitare guai peggiori, segnatamente la perdita dei fr. 200’000.-- già pagati in precedenza.\nG. Nelle osservazioni del 23 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili sulla scorta di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Il diritto di compera, che conferisce al suo titolare un diritto potestativo (DTF 115 II 385), è la facoltà di acquistare liberamente o secondo determinate premesse ed entro un determinato lasso di tempo un bene mobile o un fondo alle condizioni già pattuite fra le parti (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 683 CC).\nLa pattuizione di un diritto di compera deve essere completa in modo da produrre i conseguenti effetti con una semplice dichiarazione unilaterale di esercizio del diritto. Le parti devono pertanto specificare il fondo oggetto di tale diritto, così come il prezzo di vendita che deve essere perlomeno determinabile (DTF 50 II 374; II CCA 16 ottobre 1992 in re H./C.; Meier-Hayoz, opera citata, n. 38 e 39 ad art. 683 CC; Wissmann, Der Grundstückkauf, San Gallo, 1989, pag. 505; SJZ 1984, pag. 314).\n2. Gli attori sono cessionari del diritto di compera concesso il 19 dicembre 1987 da __________ a __________ sui fondi __________e __________di __________ (rogito n. __________del notaio avv. __________, doc. B), e rettificato il 1° dicembre 1987 nel senso di intenderlo stipulato, alle medesime condizioni del precedente atto, tra __________ e __________ in luogo di __________ (rogito n. __________del notaio avv. __________, doc. C).\nIn forza di detta cessione, constatata dall’atto pubblico del 14 gennaio 1988 (rogito n. __________ del notaio avv. __________, doc. D), gli attori sono pacificamente subentrati in tutte le facoltà e in tutti gli obblighi del beneficiario iniziale (DTF 111 II 147 e 148).\n3. Secondo la clausola n. 2 dell’atto costitutivo, il diritto di compera è stato concesso fino al 31 gennaio 1988.\nSecondo la clausola n. 4 del medesimo atto:\n“Per incarico espresso delle parti, il diritto di compera potrà essere esercitato su semplice istanza del sottoscritto notaio o di un sostituto notaio, da lui designato, dopo che il medesimo avrà constatato l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo pattuito.”\nNessuna delle parti solleva obiezioni per il fatto che il diritto di compera è stato esercitato dal notaio avv. __________ piuttosto che dal notaio avv. __________ (cfr. deposizione di __________).\nE’ inoltre pacifico che il diritto di compera è stato esercitato entro la scadenza del 31 gennaio 1988 (doc. 3).\n4. Decisiva per l’esito della causa diviene perciò in primo luogo la questione a sapere se il puntuale pagamento del prezzo è una condizione di validità dell’esercizio del diritto di compera, ovvero se in caso di tempestivo esercizio, ma di tardivo (o inesistente) pagamento, venga inficiata la validità dell’esercizio del diritto di compera.\nLa risposta è negativa, e perciò sfavorevole agli attori.\n4.1 Le modalità di trasferimento dei diritti reali immobiliari sono infatti imperativamente regolate dalla legge (art. 656 cpv. 1 CC per la proprietà, art. 972 CC), ed è pacifico che il preventivo pagamento del prezzo non è condizione di validità di un trasferimento della proprietà fondiaria, e questo evidentemente anche nel caso tale trasferimento avvenga in conseguenza dell’esercizio di un diritto di compera.\nCon questa premessa, la suddetta clausola contrattuale n. 4 non può che avere avuto il solo scopo di indicare l’ordine in cui dovevano essere effettuate le prestazioni contrattuali: prima il pagamento, e poi il trasferimento della proprietà. Essa deve perciò essere interpretata nel senso che il notaio impegnava se stesso a procedere all’esercizio del diritto di compera solo dopo essere entrato in possesso del prezzo della transazione. Vi era in altri termini la chiara volontà di tutte le parti di garantire all’alienante l’incasso del prezzo pattuito, ma non quella di sottoporre a condizione l’intero contratto (per la vendita di fondi: art. 217 cpv. 1 CO), oppure di consentire la revocabilità di un’iscrizione a registro fondiario in quanto avvenuta sotto condizione.\nNemmeno __________, marito e rappresentante della proprietaria, si è del resto mai espresso in termini di nullità dell’atto, né ha seriamente desiderato revocarne la validità, limitandosi a sostenere con evidente finalità speculativa che “errore c’era stato e andava pagato”.\n4.2 Si deve inoltre considerare che gli attori potevano in buona fede pensare di avere assolto ogni proprio dovere disponendo il tempestivo pagamento del denaro necessario all’acquisto dei fondi, così che l’iscrizione a registro fondiario del loro diritto di proprietà era di fatto inattaccabile (art. 973 CC)."}