{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-19_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11458&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08731f778da7c153e843aa0477cba527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:37", "Checksum": "84c3013c14d274f564624dce1c1fc4de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCocchi,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 3842 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 8 febbraio 1990 da\n|\n|\n__________ __________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncon cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 81’805.- oltre interessi in conseguenza del contratto di mandato;\nDomanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 novembre 1994 ha respinto;\nAppellanti gli attori, che con atto di appello del 7 dicembre 1994 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;\nMentre la convenuta con osservazioni 23 gennaio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e per ripetibili.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto:\nA. Oggetto della disputa è l’esercizio di un diritto di compera, costituito a favore di __________ e da questi ceduto ai qui attori, sui fondi n. __________e __________RFD di __________o.\nB. Nella petizione in rassegna gli attori affermano che, dopo aver già pagato acconti per fr. 200’000.--, non ricuperabili in caso di mancato esercizio del diritto, il 25 gennaio 1988 essi avrebbero chiesto alla banca convenuta (sportelli di __________) di bonificare al notaio avv. __________ la somma di fr. 994’000.-- con valuta al 29 gennaio 1988.\nIl direttore della sede di __________ della banca convenuta quello stesso giorno avrebbe telefonicamente assicurato al notaio che l’importo in questione sarebbe stato disponibile il 29 gennaio, il che avrebbe indotto il notaio a fare iscrivere a registro fondiario già il 26 gennaio l’avvenuto esercizio del diritto di compera.\nIl notaio avrebbe ricevuto l’importo in questione solo il 1° febbraio 1988, ovvero il giorno successivo alla scadenza del diritto di compera.\nUna volta scoperta l’irregolarità, la precedente proprietaria avrebbe intimato al notaio di fare revocare l’iscrizione, proposito dal quale essa avrebbe receduto solo dopo pagamento di fr. 81’805.-- a titolo di indennità da parte degli attori, importo che questi richiedono alla convenuta alla quale rimproverano la carente esecuzione del mandato affidatole.\nC. Nella risposta del 6 aprile 1990 la convenuta si è opposta alla petizione.\nLa __________, presso cui vi era il conto del notaio, avrebbe avuto già il 25 gennaio 1988 la disponibilità della somma in questione, ma contrariamente alle indicazioni della convenuta, essa l’avrebbe accreditata al notaio solo con valuta 1° febbraio 1988.\nDovrebbe perciò essere ammesso che il notaio già il 25 gennaio 1988 era certo di disporre dell’importo dovuto, prova ne sarebbe il fatto che egli quel medesimo giorno avrebbe richiesto l’iscrizione dell’esercizio del diritto di compera.\nNon vi sarebbe perciò errore alcuno da parte della convenuta, né sarebbe mai stata realmente messa in dubbio la validità dell’esercizio del diritto di compera, di modo che gli attori avrebbero in sostanza pagato la somma dedotta in causa senza che ve ne fosse necessità, così che la stessa dovrebbe rimanere a loro carico.\nInoltre, a maggiore riprova dell’inutilità del pagamento, per effetto dell’art. 78 CO, il termine del 31 gennaio 1988, una Domenica, sarebbe in realtà scaduto solo il 1° febbraio, e il pagamento effettuato in tale data sarebbe di conseguenza stato tempestivo.\nD. Le parti nelle loro successive comparse scritte hanno in sostanza mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.\nE. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO, ha ammesso che la convenuta si sarebbe impegnata nei confronti degli attori a far pervenire sul conto del notaio avv. __________ l’importo di fr. 994’000.-- entro il 29 gennaio 1988. Vi sarebbe perciò stato un errore del funzionario della banca convenuta, il quale avrebbe allestito un ordine di bonifico indicante “valuta 29 gennaio 1988”, il che, secondo gli usi bancari, avrebbe comportato la partenza ma non l’arrivo a destinazione del denaro in quella data.\nLa convenuta dovrebbe rispondere per l’errore del proprio dipendente in base all’art. 101 CO, ragione per cui andrebbe ammessa una violazione contrattuale da parte sua.\nTale violazione non sarebbe però in relazione con l’importo pagato dagli attori alla precedente proprietaria del fondo, dovendosi ammettere che non vi sarebbe stata possibilità per quest’ultima di far annullare l’iscrizione a registro fondiario dell’esercizio del diritto di compera in conseguenza del ritardo nel pagamento. In altri termini, gli attori avrebbero inutilmente pagato la somma dedotta in causa alla precedente proprietaria, con la conseguenza che essi non ne potrebbero chiedere il risarcimento da parte della convenuta.\nF. Con tempestivo gravame datato 7 dicembre 1994 gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.\nIl giudizio pretorile sarebbe corretto nella misura in cui ammette una violazione contrattuale da parte della convenuta, mentre verrebbe negata a torto l’esistenza di un reale e risarcibile pregiudizio subito dagli attori.\nIl pagamento del saldo del prezzo, avvenuto solo il 1° febbraio 1988, sarebbe infatti stato tardivo, dato che non sarebbe in concreto applicabile l’art. 78 CO."}