L’accoglimento delle due prime censure dei ricorrenti comporta l’annullamento del lodo e il suo rinvio all’arbitro, senza che occorra più chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate. Ne consegue l’accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurarsi tenendo conto del fatto che non è stato necessario esaminare le altre più complesse censure di arbitrio sollevate dagli attori, seguono la soccombenza. Per i quali motivi, Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia I.